FEDERAZIONE
ALLEVATORI
ITALIANI

ORNITOLOGIA SPORTIVA

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Ciao, mondo!

 

Statuto della Federazione Allevatori Italiani (FAI)

Ornitologia Sportiva

Lo Statuto della FAI definisce i principi, la struttura e le modalità operative della Federazione. È il documento fondamentale che regola il funzionamento dell’organizzazione, i diritti e i doveri delle associazioni affiliate, gli organi dirigenti e le finalità istituzionali.

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Articolo 1
È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata “FEDERAZIONE ALLEVATORI ITALIANI – ENTE DEL TERZO SETTORE“ in sigla “FAI”. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione “FEDERAZIONE ALLEVATORI ITALIANI” (FAI) anche l’espressione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”.

Articolo 2
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria e potrà istituire uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 4
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro né speculativi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 5, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e, in particolare, attraverso la propaganda dell’amore e della conoscenza degli uccelli e dei loro habitat e i sistemi del loro corretto allevamento. Tali finalità saranno perseguite, anche per mezzo delle Associazioni federate e dei loro soci allevatori e soci allevatori allievi, in collaborazione con lo Stato, le Regioni e tutti gli altri Enti Locali, Enti pubblici e privati in genere.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale consistenti:

  • negli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281;
  • nell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
L’Associazione svolge tali attività anche mediante il coordinamento e il controllo delle Associazioni federate e dei loro soci allevatori.
Essa promuove l’amore e la conoscenza degli uccelli e dei loro habitat, diffondendo i sistemi corretti di allevamento sia a scopo ornamentale che espositivo. Collabora con enti pubblici e privati per:
  • creazione e gestione di oasi e parchi;
  • ricovero di animali feriti;
  • divulgazione nelle scuole;
  • organizzazione di convegni e congressi;
  • attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche (campi di lavoro, centri di recupero, riproduzione e reintroduzione di specie a rischio);
  • guardie giurate volontarie per la tutela dell’ambiente e degli animali;
  • vigilanza venatoria attraverso il Servizio Nazionale Ambientale-Ittico-Venatorio;
  • rilascio di anelli istituzionali identificativi per uccelli;
  • adesione agli organismi internazionali: COM-ITALIA, COM e CONFEDERALATI.

Articolo 6
L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, ideologia politica o altro. È retta dai principi di democraticità e parità di trattamento tra gli associati.

Articolo 7
L’Associazione è costituita da:

  • Soci ordinari: Associazioni e Club federati con finalità non commerciali che svolgono attività continuativa. I soci allevatori e soci allevatori allievi delle Associazioni federate sono iscritti alla FAI con diritto alla tessera federale.
  • Soci onorari: Enti pubblici, Enti privati e persone di qualunque nazionalità che, per meriti in campo ornitologico, sono chiamati dall’Assemblea Generale a far parte della FAI.

Articolo 8
Il numero delle Associazioni e dei Club federati alla FAI è illimitato.
Per richiedere l’affiliazione, è necessario:

  • essere legalmente costituiti;
  • avere almeno 5 soci promotori non iscritti ad altri Club affiliati.
L’affiliazione decorre dal giorno della deliberazione di ammissione.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9
Le Associazioni entrano a far parte della FAI tramite apposita istanza al Consiglio Direttivo Federale, secondo le modalità stabilite all’art. 10.

Articolo 10
Con la presentazione dell’istanza di affiliazione, le Associazioni si impegnano a osservare lo Statuto e i Regolamenti della FAI, della COM e della COM Italia.
Il Consiglio Direttivo Federale accetta la domanda se è stata versata la quota di iscrizione stabilita annualmente. La decisione è annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto, il Consiglio ha 60 giorni per comunicarlo e motivarlo. I richiedenti possono fare ricorso all’Assemblea entro altri 60 giorni.
L’azione della FAI si ispira al principio di sussidiarietà.

Articolo 11
Ogni Associazione o Club federato può richiedere la tessera federale per:

  • Soci ordinari allevatori
  • Soci allevatori Juniores (6–17 anni)
  • Soci ordinari non allevatori
  • Soci onorari
I Soci allevatori e Juniores sono iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori FAI (RNA) con numero di matricola individuale.
È ammessa l’iscrizione ad una sola Associazione o Club.

Articolo 12
Le Associazioni federate perdono il diritto di affiliazione alla FAI nei seguenti casi:

  • a) perdita dei requisiti previsti dallo Statuto o Regolamento;
  • b) recesso;
  • c) scioglimento;
  • d) espulsione.
In caso di uscita dalla FAI, l’Associazione e i suoi soci perdono tutti i diritti derivanti dal tesseramento.

Articolo 13
I doveri e i diritti delle Associazioni, dei club e dei tesserati, che discendono dall’osservanza dello Statuto e dallo svolgimento dell’attività in campo ornitologico secondo gli scopi e le finalità in esso previsti, sono disciplinati anche dal Regolamento Organico.

Articolo 14
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall’organo di amministrazione riguardo alle attività dell’Associazione.
Le Associazioni affiliate hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta.

ARTICOLO 15
Gli Organi dell’Associazione FAI sono: - l’Assemblea delle Associazioni e dei club; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo Federale (CDF); - l’organo di controllo, nell’ipotesi di nomina obbligatoria; - il revisore dei conti, il collegio dei revisori o la società di revisione dei conti, nell’ipotesi di nomina obbligatoria; - il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 16 – Assemblea Delle Associazioni
L’Assemblea delle Associazioni è l’Organo sovrano della FAI. L’Assemblea provvede: a) alla nomina ed alla revoca dei componenti degli organi federali, come indicato nel successivo art. 20; b) alla nomina ed alla revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) alla approvazione del bilancio; d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti; e) a deliberare sull’esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo Federale in base a quanto sopra previsto; f) a deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento Organico; g) ad approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza; l) indicare ed approvare l’orientamento e gli indirizzi dell’attività federale. Le sue deliberazioni, adottate a maggioranza assoluta di voti o alle diverse qualificate maggioranze previste dal presente Statuto, vincolano gli altri Organi federali, tutte le Associazioni federate ed i tesserati. I Soci ordinari di cui all’articolo 7 lettera a) sono rappresentati nell’Assemblea Generale dal Presidente dell’Associazione o da altro socio dell’Associazione medesima, munito di regolare delega scritta.

ARTICOLO 17
Per partecipare all’Assemblea Generale una Associazione (o un Club) federata, socio ordinario, deve essere iscritta da almeno 1 (UNO) mese nel libro degli associati ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non avere morosità o insoluti pregressi di alcun genere con la FAI.

ARTICOLO 18
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea: • con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art. 2538 comma 2 c.c. tutti gli associati; • con diritto di parola e senza diritto di voto: i Membri degli Organi federali di cui al precedente articolo 15, lettera b), c), d), e) ed f), nonché il Presidente dell’Ordine dei Giudici, i Presidenti delle Commissioni Tecniche Nazionali di Specializzazione, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali.

ARTICOLO 19
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto a partecipare all’Assemblea, indicati alla lettera a) del precedente articolo 18) mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare soltanto due Associazioni, compresa la propria. Le deleghe sono consentite soltanto a favore di Associazioni appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale.

ARTICOLO 20
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata, su delibera del Consiglio Direttivo Federale, almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all’affissione nei locali dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione federale e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno; in particolare per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la ratificazione di eventuali delibere adottate dal Consiglio Direttivo Federale in materia contributiva. L’Assemblea elegge il Presidente del Consiglio Direttivo Federale ed il Consiglio Direttivo Federale, l’organo di controllo, l’organo preposto alla revisione legale dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario ed eventualmente dal Vicepresidente. In assenza anche del Vicepresidente viene presieduta dal Consigliere più anziano d’età. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Al Presidente dell’Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell’organo amministrativo.

ARTICOLO 21
L’Assemblea Straordinaria è convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale per l’esame di modifiche allo Statuto; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un terzo delle Associazioni federate.

ARTICOLO 22
Per la valida costituzione dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 46, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 23 – Presidente e Consiglio Direttivo Federale
Al Presidente del Consiglio Direttivo Federale è attribuito il potere generale di rappresentanza dell’Associazione. Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.

ARTICOLO 24
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, anche più volte, consecutive o non consecutive. La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo Federale in carica. Il Presidente può revocare al massimo cinque Consiglieri durante il quadriennio di durata della carica per giustificati motivi; in tal caso, sottoporrà la questione alla prima riunione del Consiglio Direttivo Federale. Se viene a mancare il Presidente, il Vice Presidente Vicario e in mancanza, anche, di quest’ultimo il Vicepresidente convocano d’urgenza l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo Federale.

ARTICOLO 25
Le norme per le designazioni dei candidati e per l’elezione del Presidente sono fissate dal Regolamento Organico, nel rispetto del principio di democraticità e di parità di trattamento tra le Associazioni federate.

ARTICOLO 26
Il Consiglio Direttivo Federale è composto dal Presidente e da SEI Consiglieri membri, scelti e indicati dal Presidente, in lista chiusa, fra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente ed il Segretario-Consigliere Delegato, qualora non intenda avvalersi dell’opera di un Segretario esterno al Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente Vicario ed eventualmente il Vicepresidente sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche dei Vicepresidenti, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere Delegato o dal Consigliere più anziano di età. Possono far parte del Consiglio Direttivo Federale: a. il Socio tesserato, indicato dall’Associazione affiliata, iscritto nel libro degli associati per almeno cinque anni; b. il Socio tesserato, indicato dall’Associazione affiliata, in regola con le obbligazioni assunte verso la Federazione; c. il Socio tesserato, indicato dall’Associazione affiliata, che non abbia subito provvedimenti disciplinari definitivi nell’ultimo quinquennio o condanne penali definitive per reati inerenti le fattispecie di bracconaggio, maltrattamento animali, pedofilia o violenza volontaria su persone o danni al patrimonio.

ARTICOLO 27
Il Consiglio Direttivo Federale è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, esclusi quelli che per legge o per Statuto spettano all’Assemblea. Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all’Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto. Per determinati atti o categorie di atti e per singoli negozi, i poteri potranno essere conferiti a singoli Consiglieri. Delle attività svolte dai titolari di deleghe dovrà essere data relazione al Consiglio Direttivo Federale alla sua prima riunione.

ARTICOLO 28
Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all’anno; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

ARTICOLO 29
Il Presidente può costituire Commissioni o Comitati affidando loro specifici compiti. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo Federale determina i poteri e le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni nonché le altre norme per il funzionamento degli stessi. Delle proposte avanzate dai Comitati e dalle Commissioni viene data relazione al Consiglio Direttivo Federale nella sua prima riunione.

ARTICOLO 30
Ai componenti il Consiglio Direttivo Federale è dovuto il solo rimborso delle spese vive incontrate per l’espletamento del mandato e degli incarichi inerenti e conseguenti. L’accettazione della carica di Presidente o di Consigliere Federale determina l’immediata decadenza da ogni carica elettiva, sia federale sia locale.

ARTICOLO 31 - Organo di Controllo e Revisione dei Conti
Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell’organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell’organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All’organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L’organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di nomina di un organo di controllo pluripersonale, il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente. All’organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

ARTICOLO 32
Nel caso in cui risulti necessario, sono nominati un revisore dei conti, ovvero il collegio dei revisori o, in alternativa, una società di revisione, iscritti nell’apposito registro. All’organo di revisione sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge. Il Revisore dei Conti non può rivestire altre cariche nell’ambito della FAI.

ARTICOLO 33 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, al quale è demandato il compito di pronunciarsi sulle controversie sorte tra la FAI e le Associazioni o i loro soci allevatori o soci allevatori allievi e tra le Associazioni stesse, è composto di tre Membri, preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo forense. I Probiviri non devono far parte di Associazioni federate, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 34
L’elezione a Proboviro avviene per acclamazione da parte dell’Assemblea su proposta concordata tra il Consiglio Direttivo Federale e le Associazioni.

ARTICOLO 35 - Ordine dei Giudici
I Giudici della FAI sono riuniti in un Organo tecnico denominato “Ordine dei Giudici” (OdG). L’Ordine dei Giudici è disciplinato da apposito Regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo Federale. Esso è suddiviso in Collegi, ciascuno dei quali è costituito dai Giudici della rispettiva specializzazione. Le deliberazioni dell’Ordine dei Giudici devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento, qualora le stesse risultino in contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti.

ARTICOLO 36
Il Consiglio dell’Ordine dei Giudici è costituito dal Presidente dell’Ordine e da un rappresentante per ciascun Collegio di specializzazione. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 37 - Commissioni Tecniche Nazionali di Specializzazione
Sono Organi Tecnici della FAI le Commissioni Tecniche di Specializzazione (CCTTNN) per le seguenti specie, razze o gruppi di razze:
a) Canarini forma e posizione arricciati;
b) Canarini forma e posizione lisci;
c) Canarini di colore;
d) Ondulati ed altri Psittaciformi;
e) Fauna Europea e loro ibridi – Esotici e loro ibridi – Ibridi in genere;
f) Canarini da canto.
Eventuali altre Commissioni potranno essere successivamente costituite dal CDF della FAI.

ARTICOLO 38
La costituzione della Commissione Tecniche Nazionali (CCTTNN) è promossa dalla FAI allo scopo di favorire il progresso tecnico e scientifico degli ornitofili, la valorizzazione e l’incremento delle varie specie e razze allevate.

ARTICOLO 39
Le CCTTNN sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Federale. Le deliberazioni delle CCTTNN devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo Federale, il quale ha potere di annullamento, qualora le stesse risultino in contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti.

ARTICOLO 40
Le CCTTNN sono costituite da un numero di componenti variabile da cinque a sette, eletti dal Collegio Giudici della rispettiva specializzazione. Il numero dei componenti le singole Commissioni è fissato dal Consiglio Direttivo Federale, a seconda delle esigenze di ciascuna di esse. I componenti le CCTTNN durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 41
Il CDF predispone annualmente appositi capitoli di bilancio per il funzionamento degli Organi tecnici.

ARTICOLO 42
Le Associazioni federate costituiscono i Raggruppamenti Regionali ed Interregionali, quali Organi periferici di decentramento e di coordinamento della FAI. I Raggruppamenti Regionali ed Interregionali operano nell’ambito regionale con i poteri, le competenze e le funzioni fissati dal presente Statuto e dal Regolamento dei Raggruppamenti. Le norme per l’elezione del Consiglio Direttivo del Raggruppamento, per la convocazione ed i poteri dell’Assemblea dei rispettivi Raggruppamenti, nonché quelle relative ai rapporti fra Consiglio Direttivo Federale e Consiglio Direttivo del Raggruppamento sono indicate nel Regolamento dei Raggruppamenti approvato dal Consiglio Direttivo Federale. La FAI stanzia nel proprio bilancio contributi annuali da erogarsi ai Raggruppamenti, stabiliti in base ai singoli bilanci preventivi, limitatamente e compatibilmente a quanto ritenuto necessario al conseguimento degli scopi perseguiti.

ARTICOLO 43
Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:
a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica di proprietà dell’Associazione;
b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell’Associazione;
c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
d) le quote di affiliazione versate dalle Associazioni e dai tesserati, nonché da ogni altro contributo che l’Assemblea Generale o, per sua delega, il Consiglio Direttivo Federale riterranno di stabilire a carico delle Associazioni federate e dei loro soci;
e) avanzi di gestione;
f) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell’Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ARTICOLO 44
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall’organo amministrativo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ARTICOLO 45
Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati o degli aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Federale;
d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 46 – Modalità approvazione norme
Per l’approvazione di modifiche statutarie, a norma dell’art. 21 del Codice Civile, occorre la presenza, in proprio o per delega, in Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata, di almeno tre quarti dei soci. Le delibere relative dovranno essere adottate dalla maggioranza dei presenti.
Non costituisce modifica statutaria il mero trasferimento della sede della FAI.
Per l’approvazione del regolamento organico occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo più uno dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Nell’ipotesi di mancata ratifica, le norme adottate decadono ab origine senza produrre alcun effetto.

ARTICOLO 47
Lo scioglimento della FAI è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di tre quarti degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 48
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia nonché negli eventuali regolamenti interni dell’Associazione.

ARTICOLO 49
Tenuto conto della volontà dell’Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo Settore recata dal Decreto Legislativo n. 117/2017, il presente statuto entrerà, pienamente, in vigore solamente dopo l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a quel momento sarà possibile l’utilizzo della denominazione “Federazione Allevatori Italiani - FAI” rimanendo inattuabile l’utilizzo della nuova denominazione contenente l’indicazione di Ente del Terzo Settore e dell’acronimo ETS, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Solamente dal momento in cui l’associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entrerà, pienamente, in vigore il presente Statuto e l’Associazione potrà utilizzare l’acronimo ETS in pubblico e nei confronti dei terzi in genere.

ARTICOLO 50 – Norma transitoria
Il Consiglio Direttivo composto dai soci fondatori sarà integrato entro il mese di SETTEMBRE del 2024 da ulteriori componenti sino al raggiungimento del numero previsto dal presente statuto. Essi saranno nominati dal Presidente federale, come previsto dal presente statuto.
Il CDF così formato, per ben operare in modo continuativo alla strutturazione della Federazione, resterà in carica sino all’aprile del 2027.
Successivamente verranno indette le prime elezioni per il rinnovo delle predette cariche federali in osservanza degli articoli 24 e 25 del presente statuto.

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