FEDERAZIONE
ALLEVATORI
ITALIANI

ORNITOLOGIA SPORTIVA

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Ciao, mondo!

Regolamento Generale della Federazione Allevatori Italiani (FAI)

Ornitologia Sportiva

Il Regolamento Generale della FAI integra lo Statuto, disciplinando in modo operativo le attività federali, i compiti delle strutture, i diritti e doveri delle associazioni affiliate e dei tesserati. È uno strumento essenziale per assicurare trasparenza, coerenza e partecipazione all'interno dell'organizzazione.

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Non nei numeri ma nell’unità
sta la nostra grande forza.

REGOLAMENTO GENERALE F.A.I.

CAPO PRIMO
(COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELLA FEDERAZIONE)

Articolo 1 – Generalità
La Federazione Allevatori Italiani (F.A.I.), ha per scopi statutari lo svolgimento dell’attività diretta alla conservazione, allo sviluppo ed al miglioramento del patrimonio ornitologico nazionale ed internazionale. Svolge quindi la sua attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, conformemente alle previsioni dell’art. 4 dello Statuto:
– svolge attività di allevamento ornitologico ornamentale ed espositivo riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. Si interessa quindi della protezione degli uccelli e dei loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali;
– raccoglie nel proprio seno le Associazioni di ornitocoltori, ornitologi ed appassionati del settore ornitologico, ne coordina e ne sostiene l’attività;
– partecipa ed aderisce ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali aventi per oggetto la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente;
– sostiene l’azione dei propri Organi Tecnici e degli altri Istituti Specializzati;
– dà impulso a tutte le iniziative ritenute opportune per divulgare la materia, sia attraverso gli organismi federali, sia attraverso l’operato delle Associazioni;
– si attiene scrupolosamente alle normative, di ogni ordine e grado, che regolano l’allevamento, la vendita, il trasporto, l’importazione e l’esportazione degli uccelli e la conservazione dell’ambiente;
– si adopera per facilitare lo scambio di soggetti appartenenti ad allevatori di diversi Paesi, nel rispetto delle norme CITES e di ogni altra disposizione normativa vigente;
– collabora con gli Enti locali, con lo Stato Italiano e gli altri Stati comunitari, con l’U.E. e gli altri organismi internazionali, per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico;
– coopera per l’istituzione e può fornire ausilio nella fase di gestione di oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale, di recupero della fauna aviaria selvatica e parchi naturali;
– avanza, agli Enti ed alle Amministrazioni competenti, proposte per l’emissione di norme di tutela e corretta gestione del patrimonio ornitologico, partecipando attivamente ad ogni fase dell’iter legislativo o regolamentare;
– collabora per la reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione;
– promuove l’informazione e la formazione ornitologica anche attraverso il web utilizzando strumenti moderni quali forum, quaderni di approfondimento, ecc. Tali strumenti consentono una educazione massiva, una circolarità di idee e di soluzioni che l’attività ordinaria delle Associazioni locali, per limiti strutturali o culturali, spesso non può offrire. Consentono inoltre una trasmissione capillare di tecniche, anche innovative, a favore del benessere degli animali e dell’ambiente in generale;
– provvede alla fornitura, ai soci interessati, di anelli (personali ed inalienabili) conformi alle direttive COM, per ogni singola specie, con caratteristiche di inestensibilità e inamovibilità, con numerazione individuale e identificativa;
– promuove l’organizzazione di mostre ornitologiche a tutti i livelli territoriali.

Articolo 2 – Affiliazione

Le Associazioni che intendono affiliarsi possono presentare domanda in carta libera, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, alla Segreteria della F.A.I. A corredo di tale istanza deve essere prodotta la sottonotata documentazione:
a) copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale debitamente registrati a termini di legge;
b) delibera del competente Organo dell’Associazione, da cui risulti la manifestazione di volontà di adesione alla F.A.I contenente l’esplicita assunzione di impegno ad osservare lo statuto e le altre norme federali;
c) richiesta di tesseramento dei Soci;
d) ricevute dei versamenti della quota una tantum di affiliazione e delle quote dei soci da tesserare entro il 31 gennaio di ogni anno.

La domanda, a pena di irricevibilità, deve essere correttamente compilata e contenere tutti i dati e documenti richiesti. Essa, debitamente istruita dal Segretario, entro i 30 giorni dalla sua presentazione o dal completamento della documentazione mancante è portata all’attenzione del Consiglio Direttivo Federale che delibera sul suo eventuale accoglimento.

In caso di mancata pronuncia del C.D.F. entro i 45 successivi alla presentazione o all’integrazione dell’istanza, questa si intende accolta.

Qualora la domanda sia respinta, le somme versate vengono restituite alla richiedente.

Articolo 3 – Decorrenza affiliazione

L’affiliazione decorre dal giorno della delibera di ammissione, dura fino al verificarsi di una delle cause di prevista cessazione.

Articolo 4 – Cause cessazione affiliazione

Le cause di cessazione dell’affiliazione possono essere le seguenti:
a) mutamento, anche parzialmente, delle condizioni in base alle quali era stata accolta la domanda di affiliazione;
b) mancato rispetto dell’onere della trasmissione dell’elenco dei Soci e delle relative quote associative entro il 31 gennaio di ogni anno;
c) mancata approvazione dei bilanci entro i termini previsti dallo statuto delle singole associazioni;
d) recesso;
e) continuato mancato rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le associazioni senza scopo di lucro;
f) scioglimento dell’Associazione;
g) espulsione ai sensi del successivo articolo 17.

Con esclusione della fattispecie prevista dalla lettera g), l’accertamento della cessazione dell’affiliazione è effettuato con apposita deliberazione del C.D.F. Nei casi di cui alle lettere a), b), e c) il Consiglio Direttivo Federale ha facoltà di imporre un termine inderogabile per il ripristino delle condizioni necessarie al mantenimento dello status di affiliazione.

Resta inteso che ai soci delle Associazioni che comunque dovessero scendere sotto i 5 associati non verrà rinnovata la tessera federale.

Articolo 5 – Fusione Associazioni

È ammessa la fusione tra Associazioni federate e ciò con le modalità previste nei singoli statuti. Il soggetto derivante, purché presenti o mantenga i requisiti previsti per l’affiliazione subentra a quelle da cui deriva previa conferma del C.D.F.
A tal proposito l’organo competente dovrà far pervenire al C.D.F. apposita comunicazione, corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo 2.
Per quanto applicabili, si utilizzano le medesime procedure di tale articolo.

Articolo 6 – Recesso

In caso di recesso dalla F.A.I. l’Associazione è tenuta a darne comunicazione ai Consiglio Direttivo Federale a mezzo lettera raccomandata, allegando copia della delibera dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione che ha deciso il recesso.

Articolo 7 – Scioglimento Associazione

Lo scioglimento di un’Associazione porta alla cessazione automatica dell’affiliazione alla Federazione. La delibera assembleare di scioglimento deve indicare il soggetto delegato a far pervenire alla FAI copia della delibera stessa.
I membri dell’ultimo Consiglio Direttivo dell’Associazione disciolta sono solidalmente responsabili. Fino al totale assolvimento di tali obblighi, i membri di detto Consiglio Direttivo non possono far parte, a nessun titolo, di altra Associazione federata.

Articolo 8 – Tessera Federale

La tessera federale di socio della FAI può essere ottenuta soltanto da soci regolarmente iscritti ad un’Associazione affiliata e per il solo tramite di quest’ultima.
In deroga al termine previsto dalla lettera b) dell’articolo 4, coloro che aderiscono ad un’Associazione regolarmente affiliata oltre tale termine (ma comunque entro il 30 novembre), su richiesta dell’Associazione stessa potranno ottenere la tessera federale.

Articolo 9 – Obblighi Associazioni affiliate

Le Associazioni affiliate hanno l’obbligo di:
a) osservare e far osservare lo Statuto, i Regolamenti e tutte le disposizioni federali;
b) iscrivere alla F.A.I. i propri Soci, versando annualmente, entro il 31 gennaio, alla cassa della federazione, le relative quote riscosse;
c) accettare ogni determinazione organizzativa e disciplinare assunto dagli Organi Federali. Gli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti possono essere avanzati soltanto agli organismi federali competenti e nel rispetto delle procedure all’uopo previste;
d) effettuare pronta comunicazione alla Segreteria della F.A.I. ONLUS di ogni variazione dei propri Statuto ed Organi sociali;
e) trasmettere, entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione, il bilancio sociale con relativa delibera assembleare;
f) rispettare integralmente ogni disposizione normativa afferente gli obblighi ed oneri delle associazioni senza scopo di lucro;
g) far seguire alla denominazione sociale l’espressione: “affiliata alla Federazione Allevatori Italiani – F.A.I“.

Articolo 10 – Diritti Associazioni affiliate

Le Associazioni affiliate ed in regola con le disposizioni federali, possono:
a) organizzare mostre e manifestazioni ornitologiche sotto l’egida della F.A.I.;
b) partecipare all’attività della federazione ai sensi delle norme Statutarie e regolamentari;
c) ricevere gli anellini federali richiesti per i propri Soci allevatori;
d) richiedere ed ottenere dalla F.A.I. ogni aiuto e collaborazione statutariamente previsti.

Articolo 11 – Soci delle Associazioni affiliate

I soci delle Associazioni, in regola con tutti gli obblighi prescritti, sono ad ogni effetto soci della F.A.I. e, come tali, devono rispettare anche singolarmente tutte le norme e disposizioni federali sotto comminatoria delle sanzioni altrimenti previste. Essi non possono, inoltre, partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i principi, le finalità e le norme generali della Federazione.

Articolo 12 – Soci allevatori, R.N.A.

I Soci allevatori, iscritti al Registro Allevatori Europei (R.N.A.) possono anellare i soggetti allevati con anellini distribuiti dalla F.A.I. nella misura prescritta dalla COM per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola.
Gli anelli sono personali e pertanto non possono essere ceduti ad altri, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Articolo 13 – Violazioni

Ogni atto o comportamento in contrasto con lo Statuto, con i regolamenti e con le altre disposizioni della F.A.I., è soggetto a procedimento disciplinare. I soggetti destinatari delle sanzioni di cui agli articoli che seguono possono essere i singoli soci ovvero le Associazioni affiliate nel loro complesso qualora le infrazioni e/o le inadempienze siano compiute da uno o più organi dell’Associazione stessa.

Articolo 14 – Sanzioni

Le sanzioni comminabili sono le seguenti:
- la censura;
- la sospensione;
- l’espulsione.
Le procedure per imporre una sanzione sono previste nell’apposito regolamento del collegio dei probiviri.

Articolo 15 – Censura

La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che causino un lieve nocumento alla F.A.I e ai suoi Soci, sia direttamente che indirettamente. Essa consta in un provvedimento scritto, da notificarsi a termini di legge, contenente la riprovazione ufficiale della Federazione.

Articolo 16 – Sospensione

La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme statutarie, regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, provochi danni al buon nome della Federazione, dei suoi Organi o dei suoi singoli soci. Essa priva, in via temporanea, di ogni diritto chi ne è colpito e può avere una durata compresa tra 15 giorni e tre anni, a seconda della gravità dei fatti. L’eventuale recidiva comporta l’applicazione di pena più severa.

Articolo 17 – Espulsione

L’espulsione è il provvedimento adottato, nei confronti di chi viola lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni federali, nonché nei confronti di coloro che, con il proprio comportamento, danneggiano il buon nome della Federazione, dei suoi Organi e dei suoi singoli Soci in modo talmente grave da far ritenere inadeguate le sanzioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
L’espulsione è comunque dovuta nei confronti di coloro che abbiano subito condanne penali definitive per reati inerenti le fattispecie di bracconaggio, maltrattamento animali, pedofilia o violenza volontaria su persone o danni al patrimonio.
Essa ha l’effetto di privare definitivamente il Socio o l’Associazione dei diritti derivanti dall’affiliazione.

Articolo 18 – Effetti della sospensione

I soci colpiti da sospensione non possono partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate sotto l’egida della F.A.I. per l’intera durata della sanzione. Tale provvedimento comporta altresì l’automatica decadenza dalle cariche federali e sociali eventualmente ricoperte nonché l’impossibilità di essere chiamato a coprire tali cariche per la durata della sanzione. Inoltre inibisce l’esercizio dell’attività di giudice federale.

Articolo 19 – Effetti dell’espulsione

Coloro che sono stati oggetto di espulsione dalla F.A.I non possono più ottenere la qualifica di socio in alcuna Associazione affiliata; è privato della qualifica di giudice F.A.I. e non può giudicare, sotto qualsiasi veste, in manifestazioni della Federazione.

Articolo 20 – Accertamento infrazioni

Il Consiglio Direttivo Federale è competente a rilevare, d’ufficio o su segnalazione, le mancanze, le infrazioni e le violazioni delle norme dello statuto e dei regolamenti federali commesse dalle Associazioni e dai loro tesserati. Il Consiglio Direttivo Federale, qualora ipotizzi la commissione di trasgressioni, provvede ad interessare senza indugio il Collegio dei probi viri per l’avvio della necessaria istruttoria.

Articolo 21 – Violazione Regolamento generale mostre

Le mancanze, le violazioni e le infrazioni, commesse dai soci e dagli espositori, al Regolamento Generale Mostre, vengono contestate dal Comitato Organizzatore direttamente all’espositore in quanto contrastanti con il codice etico che è alla base dell’attività della Federazione.
L’interessato ha l’obbligo di presentare le sue dichiarazioni giustificative al Comitato Organizzatore entro il termine della mostra a pena di esclusione da ogni ulteriore manifestazione federale.
È comunque fatta salva la possibilità di procedere ai procedimenti sanzionatori previsti nei confronti dei soci.

Articolo 22 – Violazioni norme Associazioni federate

In genere, le infrazioni e le violazioni agli statuti ed ai regolamenti delle singole Associazioni sono giudicate dai competenti organi delle Associazioni interessate, tuttavia, su esplicito mandato assembleare dell’associazione, è consentita la richiesta di intervento dell’organismo federale.
In tale ipotesi deve essere avanzata apposita richiesta al C.D.F. che, entro 20 giorni dalla sua ricezione, se la ritiene di interesse rilevante per la Federazione, può decidere di investire il Collegio dei probi viri.
Qualora, con motivata decisione, la questione non venga ritenuta di rilievo per la Federazione, il C.D.F. provvede a respingere la richiesta.
Avverso tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei probi viri.

Articolo 23 – Obbligo comunicazione alla Segreteria F.A.I.

In ogni caso, gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati da un’Associazione nei confronti di un proprio Socio devono essere portati a conoscenza della Segreteria della F.A.I., entro trenta giorni dalla data di comminazione, a cura del Presidente o del Segretario dell’Associazione utilizzando un mezzo che assicuri l’avvenuta ricezione.

Articolo 24 – Convocazione delle Assemblee

L’Assemblea Generale è convocata su delibera del Consiglio Direttivo Federale. L’avviso di convocazione è inviato, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, ai Presidenti delle Associazioni affiliate e agli altri Organi o cariche federali che per Statuto hanno facoltà di partecipare.
Tale avviso di convocazione deve essere inviato mediante mezzo che ne assicuri l’avvenuta ricezione e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno della seduta.
Le Associazioni federate informano i propri associati con le stesse modalità e con identico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
Se all’ordine del giorno dell’Assemblea è prevista l’approvazione dei bilanci, alla nota di convocazione è annessa copia di questi ultimi, dei relativi allegati e della relazione dei Revisori dei Conti.
La sede delle Assemblee è individuata dal Consiglio Direttivo Federale.

Articolo 25 – Ordini del giorno

L’inserimento di argomenti particolari all’ordine del giorno dell’Assemblea può essere richiesto dagli Organi Federali e dalle Associazioni affiliate.
Le richieste, redatte in forma scritta e debitamente firmate dagli aventi diritto, devono pervenire alla Segreteria della Federazione almeno 60 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Identica facoltà propositiva è attribuita ai soci, purché la relativa richiesta sia firmata da almeno 50 (cinquanta) sottoscrittori.

Articolo 26 – Assemblea straordinaria

La richiesta di Assemblea Straordinaria, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto, può essere formalmente avanzata da almeno un decimo dei soci a quel momento regolarmente iscritti.
Essa deve essere indirizzata al C.D.F. e deve contenere la precisa indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
In ogni caso, la riunione dell’Assemblea Straordinaria non può essere convocata prima che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 120 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 27 – Validità costituzione

L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e/o per delega, della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, da fissare in un giorno diverso, è validamente costituita con la presenza, in proprio e/o per delega, di un terzo dei soci.
Nel caso di Assemblee Straordinarie convocate per approvare modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento della Federazione sono comunque necessarie le maggioranze qualificate previste dagli articoli 50 e 51 dello Statuto.

Articolo 28 – Presidente e Segretario dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale ed il Segretario federale assume la qualifica di Segretario dell’Assemblea provvedendo alle incombenze del caso.
Quando l’Assemblea deve eleggere le nuove cariche federali, procede inoltre alla nomina di una Commissione elettorale composta da tre scrutinatori.

Articolo 29 – Votazioni

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
Le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo Federale si svolgono sempre a scrutinio segreto.

Articolo 30 – Computo presenze

Sebbene i membri del Consiglio Direttivo Federale non abbiano diritto di esprimere il proprio suffragio nelle votazioni dell’Assemblea, il loro numero è conteggiato nel computo delle presenze dei soci per il raggiungimento dei quorum previsti.

Articolo 31 – Verbali

Dei lavori dell’Assemblea è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo che, una volta approvato nelle forme di legge, deve essere trascritto sul registro conservato dal Segretario della F.A.I.
Per le Assemblee Straordinarie previste dagli articoli 50 e 51 dello Statuto il verbale è redatto da Notaio.

Articolo 32 – Modalità di presentazione delle candidature

Chiunque intenda partecipare come candidato all’elezione del Consiglio Direttivo Federale deve avanzare la propria candidatura almeno 90 giorni prima della data prevista per lo svolgimento. A pena di esclusione, la comunicazione di candidatura debitamente sottoscritta deve:
- contenere i dati del candidato;
- riportare autocertificazione del possesso dei requisiti necessari a rivestire l’incarico;
- essere inviata alla Segreteria mediante idoneo mezzo che assicuri la data di avvenuta ricezione.

Ad essa può altresì essere allegato il programma elettorale.
Nel rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 2, è consentita la presentazione di liste con il numero massimo di 7 candidati.

Articolo 33 – Carenza di candidature

Qualora entro il termine fissato dal precedente articolo non siano pervenute candidature, il Segretario provvede ad informare il C.D.F. ed il Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il C.D.F. procede comunque a convocare l’Assemblea nelle forme ed entro i termini previsti dando atto della situazione nel relativo ordine del giorno.
L’Assemblea provvederà quindi a nominare un Commissario avente i compiti ed i poteri indicati dall’articolo 22 dello Statuto.
Identiche procedure sono seguite anche nel caso di presentazione di un numero di candidature inferiore a quello necessario per la copertura degli incarichi, ma in questo caso il Consiglio Direttivo uscente mantiene le sue funzioni per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione di nuova Assemblea entro 120 giorni.

Articolo 34 – Elezioni

Le norme relative allo svolgimento delle elezioni del C.D.F. sono contenute nello specifico regolamento.

Articolo 35 – Convocazione del C.D.F.

Il Consiglio Direttivo Federale è convocato mediante avviso del Presidente o del Segretario almeno una settimana prima della data della riunione.
Nei casi di comprovata urgenza è possibile prescindere dall’osservanza di detto termine.
L’avviso, che indica gli argomenti all’ordine del giorno, può essere effettuato con uno qualsiasi dei seguenti sistemi: posta, telefono, fax, posta elettronica o altro mezzo telematico.
Il C.D.F. si riunisce in via ordinaria almeno 6 volte l’anno.

Articolo 36 – Deliberazioni

Perché il Consiglio possa validamente deliberare è necessaria la presenza effettiva o per delega della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Dei lavori del Consiglio è dato conto in apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, da inserire nel relativo registro.

Articolo 37 – Poteri

Al Consiglio Direttivo Federale competono, in generale, tutte le attribuzioni previste per legge, per Statuto e per regolamento. In particolare ad esso compete:
a) deliberare la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, stabilendone data e luogo;
b) deliberare la misura e le modalità di pagamento del contributo una tantum a carico delle Associazioni, della quota di adesione dei Club di specializzazione nonché delle quote dei singoli tesserati;
c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al voto dell’Assemblea, nonché approvare tutte le iniziative che comportano l’assunzione di spese occorrenti al funzionamento della Federazione e dei suoi Organi;
d) deliberare l’approvazione dei capitolati ed autorizzare la stipulazione dei contratti;
e) determinare gli indirizzi generali di gestione della Federazione nonché l’eventuale assunzione/licenziamento di personale dipendente;
f) promuovere le eventuali azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado;
g) deliberare l’approvazione al Presidente a stare in giudizio per conto della F.A.I.;
h) redigere le modifiche ai regolamenti interni da approvare secondo le procedure previste;
i) deliberare l’accettazione delle domande di affiliazione delle Associazioni e accogliere le richieste di tesseramento dei Soci;
j) autorizzare le Manifestazioni ufficiali delle Associazioni federate;
k) promuovere l’adesione della F.A.I. agli Organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi scopi analoghi a quelli federali, designare i propri rappresentanti in seno ad essi e partecipare ai Congressi ornitologici internazionali;
l) promuovere gli scambi di ordine culturale e scientifico con l’estero, utilizzando tutti i mezzi a disposizione con particolare riguardo a quelli informatici;
m) promuovere ed attuare ogni attività che contribuisca a perseguire le finalità statutariamente previste;
n) vigilare sul corretto svolgimento delle attività delle Associazioni, dei soci e degli Organi Tecnici;
o) segnalare al Collegio dei probiviri ogni eventuale irregolarità commessa dalle Associazioni e/o dai soci per consentire l’avvio delle previste procedure;
p) devolvere la composizione di eventuali controversie al Collegio dei probiviri;
q) approvare gli ordinamenti degli Organi Tecnici Federali e ratificare l’elezione degli eletti alle relative cariche;
r) ratificare la nomina dei nuovi Giudici nazionali e dei Giudici internazionali;
s) deliberare la presentazione di progetti afferenti all’ornitologia ed all’ambiente in genere finanziati dall’Unione Europea, dai singoli Stati membri, dagli Enti pubblici o privati.

Ad eccezione di tutte le competenze non delegabili per legge, lo svolgimento di specifiche attribuzioni può essere formalmente conferito a singoli Consiglieri o Comitati ristretti che dovranno comunque rendere conto del proprio operato al Consiglio.

Articolo 38 – Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio Direttivo Federale è attribuita la rappresentanza legale della F.A.I. nonché ogni altro potere previsto dallo Statuto e dalla regolamentazione interna della Federazione con le modalità ed i limiti espressamente stabiliti.
In particolare presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea firmandone i relativi verbali.

Articolo 39 – Attribuzioni

I poteri attribuiti al Segretario della F.A.I. discendono dallo Statuto. Egli, fermo restando quanto in precedenza indicato dal presente regolamento, svolge le delicate incombenze della direzione amministrativa della Federazione ed in particolare deve:
a) seguire l’andamento della contabilità e curarsi della perfetta rispondenza della situazione contabile con la situazione previsionale, verificando trimestralmente la situazione e fornendo un resoconto al Consiglio;
b) seguire nel dettaglio l’andamento della Cassa e del/dei conti correnti di cui la Federazione dispone;
c) tenere aggiornati gli schedari delle Associazioni e dei tesserati predisponendo tutti gli studi amministrativo-statistici ritenuti opportuni alla comprensione del loro target per lo studio e lo sviluppo;
d) mantenere i contatti con le singole Associazioni per il disbrigo degli affari correnti;
e) curare la tenuta dei libri o registri di protocollo, degli inventari e della contabilità;
f) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Federale;
g) provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenute sia sotto forma di conversazione telematica (MSN, Skype, videoconferenze di qualsiasi genere) sia fisicamente;
h) provvedere alla verbalizzazione delle assemblee con l’eccezione di quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 28;
i) verificare la corrispondenza ordinaria sia cartacea che telematica, provvedendo al suo successivo smistamento agli organi competenti;
j) provvedere al saldo di tutte le incombenze relative alla tenuta di siti e forum gestiti dalla Federazione;
k) seguire dettagliatamente le spese relative alle mostre organizzate direttamente dalla Federazione, compilando un consuntivo finale e, se del caso, predisponendo un bilancio preventivo per quelle future;
l) dirigere l’attività del personale eventualmente incaricato di assisterlo nell’espletamento delle sue funzioni;
m) fornire ogni opportuno supporto tecnico amministrativo alle associazioni affiliate.

Il Segretario ha inoltre il compito di seguire tutti gli atti federali non espressamente attribuiti ad altri organi.

Articolo 40 – Ufficio di Segreteria

Il C.D.F. ha facoltà di istituire un ufficio di Segreteria federale e procedere alla nomina di un Vice-Segretario che collabori con il Segretario nello svolgimento delle sue molteplici funzioni.

Articolo 41 – Elezione dei Revisori dei conti

I candidati all’elezione a Revisore dei Conti sono proposti dal C.D.F. sentito il parere dei Presidenti delle Associazioni affiliate.
Essi, se possibile, vengono scelti fra i soggetti iscritti all’albo dei Revisori Contabili.
Risultano eletti i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti: i primi tre quali Revisori effettivi, gli altri due quali supplenti.

Articolo 42 – Doveri dei Revisori dei conti

Al Collegio dei Revisori dei conti sono attribuite le competenze previste dallo Statuto e, in particolare, esso deve:
a) esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali della F.A.I. e dei relativi Organi, Commissioni, ecc.;
b) verificare la regolarità formale (delibera preventiva) e sostanziale (copertura con regolari pezze giustificative) di ogni uscita;
c) presentare annualmente la propria relazione all’Assemblea dei soci.

I Revisori dei conti sono tenuti ad intervenire, salvo il caso di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Federazione.

Articolo 43 – Facoltà dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha facoltà di eseguire ispezioni amministrativo-contabili a tutti gli Organi federali al fine di verificare il rispetto di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari in materia.
Ogni qual volta il Collegio effettui atti di ispezione o controlli, deve predisporre una dettagliata relazione, debitamente verbalizzata, contenente l’indicazione delle eventuali irregolarità amministrative contestate.

Articolo 44 – Rinvio

La composizione, l’assetto ed il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 45 – Definizione

Si definisce “Club” il gruppo d’allevatori specializzato nell’allevare una specifica razza o specie ornitica che si proponga di:
– diffondere la passione per gli alati e contribuire, mediante consigli e suggerimenti, al loro corretto mantenimento in cattività;
– dare impulso alla specializzazione dell’allevamento per un sempre più rapido progresso dell’ornitologia;
– favorire lo scambio d’esperienze tra appassionati e promuovere la collaborazione tra i medesimi;
– fornire un fattivo contributo alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione ed al miglioramento delle tecniche riproduttive in cattività promuovendo riunioni tecnico-scientifiche, conferenze, dibattiti, esposizioni dimostrative divulgative e pubblicazioni specialistiche.

Articolo 46 – Pluralità e riconoscimento

La F.A.I. afferma il principio della pluralità dei Club ed incentiva la loro attività di studio e divulgazione specialistica.
Le modalità per il riconoscimento formale ed il ruolo dei Club all’interno della Federazione sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 47

Fermo restando il riparto di competenze fissato dallo Statuto e dalle norme che precedono, per tutto quanto non espressamente previsto è competente il Consiglio Direttivo Federale che, pertanto, può impartire ogni direttiva e/o disposizione ritenuta opportuna per una corretta amministrazione.

Articolo 48

L’inizio e la chiusura della gestione amministrativa della F.A.I. e degli altri Organi federali sono fissati in relazione alle norme statutarie e regolamentari di dettaglio.

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